Lavorare all’estero

Lavorare all’estero

Con specifiche Direttive la Comunità Economica Europea ha provveduto al riconoscimento reciproco dei titoli di studio rilasciati dai Paesi partners, ciò significa che i soggetti in possesso di uno dei titoli di studio individuati dalle Direttive possono trasferirsi e migrare in uno qualsiasi dei Paesi ed ivi svolgere la stessa attività che svolgevano nel Paese di origine.

Ecco perché è possibile affermare che il titolo professionale di Agrotecnico e di Agrotecnico laureato è un titolo europeo a tutti gli effetti.

Sino al 14 ottobre 2003 gli Agrotecnici erano ricompresi nella Direttiva 92/51/CEE (recepita in Italia con il D.Lgs 2 maggio 1994, n. 319), che regolamentava i titoli di livello intermedio; dopo tale data, in relazione al fatto che per l’iscrizione nell’Albo è previsto un titolo di laurea di primo livello, gli Agrotecnici sono stati ricompresi nell’ambito della Direttiva 89/48/CEE (recepita in Italia con il D.Lgs 27 gennaio 1992, n. 115 e successive modificazioni ed integrazioni), che regolamenta i titoli professionali di più alto livello.

Queste due direttive (ed i relativi decreti di recepimento) sono poi state abrogate dalla Direttiva 2005/36/CE relativa ad un nuovo sistema di riconoscimento delle qualifiche professionali e dal Decreto Legislativo nazionale di recepimento 9 novembre 2007 n. 206, anche se il “sistema” di riconoscimento è rimasto inalterato.

La Direttiva 2005/36/CE determina i principi generali ed i livelli del riconoscimento dei diplomi e dei titoli professionali dei Paesi partners UE e, per quanto riguarda gli Agrotecnici e gli Agrotecnici laureati, norma le modalità e la qualità del loro riconoscimento negli altri Paesi europei.

La Direttiva 2005/36/CE prescrive che la stessa (art. 2, c. 1) si applichi a tutti i cittadini di uno Stato membro che vogliano esercitare una professione regolamentata, compresa la libera professione, in uno Stato membro diverso da quello in cui hanno acquisito le loro qualifiche, secondo il principio in base al quale il Paese “ospitante” è obbligato a permettere al professionista migrante di accedere alla stessa professione per la quale il migrante è qualificato nello Stato membro di provenienza e di esercitarla alle stesse condizioni dei cittadini dello Stato membro ospitante.

Per facilitare l’esercizio comune europeo della libera professione (di Agrotecnico e di Agrotecnico laureato, per quanto qui di interesse) l’art. 57 della Direttiva obbliga gli Stati membri di designare un “Punto di contatto” nazionale, con il compito di fornire ai cittadini le necessarie informazioni per ottenere il riconoscimento negli altri Paesi dell’Unione nonché cooperare con i “Punti di contatto” degli altri Paesi partners.
In Italia il “Punto di contatto” è stato istituito presso il Dipartimento per le Politiche Europee al seguente link.

Tutti i punti di contatto dei vari Paesi dell’Unione sono disponibili sul sito della Commissione europea (http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals_it)

 

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Ultimo aggiornamento

15 Gennaio 2023, 14:27