Corsi I.F.T.S.

Corsi I.F.T.S. – ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE

I corsi di studio I.F.T.S. – Istruzione e Formazione Tecnica Superiore, istituiti ai sensi della legge 17 maggio 1999, n. 144, rappresentano uno dei canali della formazione superiore non universitaria, che il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati ha riconosciuto – ove professionalmente coerenti – fra i percorsi di accesso all’Albo, in alternativa al tradizionale praticantato, circostanza che poi è stata altresì normata all’art. 55 del DPR n. 328/2001, che così recita:

1. Agli esami di Stato per la professione di agrotecnico e di agrotecnico laureato…
(omissis)
3.. Possono, altresì, partecipare agli esami di Stato per le predette professioni coloro i quali, in possesso dello specifico diploma richiesto dalla normativa per l’iscrizione nei rispettivi albi, abbiano frequentato con esito positivo, corsi di istruzione e formazione tecnica superiore, a norma del decreto del Ministro della pubblica istruzione 31 ottobre 2000, n. 436, recante norme di attuazione dell’articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, della durata di quattro semestri, comprensivi di tirocini non inferiori a sei mesi coerenti con le attività libero professionali previste dall’albo cui si chiede di accedere.

il problema della individuazione dei Corsi I.F.T.S. “coerenti con le attività libero professionali previste dall’albo cui si chiede di accedere” è stato in larga parte risolto con una iniziativa, portata avanti a livello di Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca con il coinvolgimento del Collegio Nazionale, volta a raggruppare i molti e diversi Corsi I.F.T.S. in aree omogenee, individuabili tramite specifici Codici ISTAT indicati nel progetto del Corso.

A questo riguardo il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati riconosce automaticamente validi e sostitutivi della pratica professionale i Corsi I.F.T.S. con Codice ISTAT identificativo delle figure tecniche dell’agricoltura e dell’ambiente, riconoscibili dalla sigla “3.2….” (ad esempio: Codice ISTAT “3.2.2.1-Tecnici agronomi, zootecnici e forestali”).

Anche altri Corsi I.F.T.S. con diversa classificazione ISTAT possono essere riconosciuti validi, previa valutazione di una particolare Commissione istituita presso il Collegio Nazionale; gli interessati debbono, in questo caso, produrre istanza unendo il programma di studi seguito nel Corso.

L’elenco dei Corsi I.F.T.S. già riconosciuti idonei è consultabile a questo link.

Nello specifico ogni semestre di Corso I.F.T.S. equivale ad un semestre di pratica; pertanto coloro i quali possono vantare la frequenza di solo uno o due semestri di Corso possono completare il periodo mancante con una delle modalità previste all’art. 1, c. 2, della legge 5 marzo 1991 n. 91 e precisamente:

  1. pratica tradizionale presso uno studio professionale, previa iscrizione nel Registro dei praticanti del Collegio provinciale.
  2. riconoscimento di attività tecnica subordinata o percorso equivalente;
  3. possesso di un ulteriore titolo di studio universitario di tipo attinente;
  4. altri percorsi formativi equivalenti.

Ultimo aggiornamento

30 Dicembre 2022, 18:00