Prevenzione incendi

La categoria degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati è stata ritenuta idonea al rilascio dei certificati di prevenzione incendi a far data dal 2005 per le attività “strettamente attinenti al settore agricolo od a quello rurale”, dove il requisito dell’attinenza doveva essere dimostrato dal titolare dell’attività mediante un atto rilasciato dalla competente Autorità ovvero mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.

I soggetti interessati si sono iscritti in uno speciale Elenco tenuto presso il Ministero dell’Interno.

Vi è stata poi una evoluzione normativa in materia ed il Decreto Ministeriale 5 agosto 2011 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 agosto 2011) ha abrogato i precedenti Decreti ministeriali che disciplinavano le procedure ed i requisiti per l’accreditamento dei singoli professionisti come gli Agrotecnici e gli Agrotecnici laureati, regolando in maniera univoca i criteri per l’accesso agli elenchi tenuti dal Ministero.

Il nuovo Decreto ministeriale 5 agosto 2011 prevede che i professionisti iscritti negli elenchi del Ministero dell’Interno sono autorizzati al rilascio delle certificazioni antincendio “nell’ambito delle rispettive competenze professionali stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti”.

Con tale Decreto sono state altresì abrogate tutte le precedenti e più favorevoli disposizioni che consentivano ai liberi professionisti come gli Agrotecnici e gli Agrotecnici laureati di potersi abilitare con l’automatica iscrizione nell’Elenco ministeriale, purchè in possesso di un’anzianità di iscrizione nell’Albo di 10 anni.

Dunque, a partire dal 26 agosto 2011, si possono iscrivere nell’Elenco ministeriale dei tecnici di prevenzione incendi, gli iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati che, ai sensi del D.M. 5 agosto 2011 abbiano i seguenti, congiunti requisiti:

  • iscrizione all’Albo professionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, in condizione di regolarità contributiva e deontologica;
  • attestazione di frequenza con esito positivo di un Corso base di specializzazione di prevenzione incendi della durata di almeno 120 ore.

Le domande debbono essere inviate al seguente indirizzo:

  • Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati
    Ufficio di Presidenza – Poste Succursale n. 1 – 47122 FORLI’

e, per conoscenza, al

  • Comando provinciale dei Vigili del Fuoco della Provincia di residenza dell’interessato.

Per comodità, si allega un fac-simile di domanda da utilizzare (anche se non è obbligatorio servirsi di detto fac-simile; qualunque domanda va bene, purché riporti tutti i dati necessari).

Ricevute le domande il Collegio Nazionale, entro 60 giorni, verificherà la sussistenza dei requisiti ed attribuirà un “Codice di abilitazione”, composto da una sequenza alfanumerica di 13 caratteri; nel medesimo termine si provvederà ad aggiornare telematicamente gli elenchi dei professionisti abilitati presso il Ministero dell’Interno.

Un volta ricevuta l’autorizzazione di cui sopra, l’Agrotecnico fornito di “Codice identificativo” può da subito operare sull’intero territorio nazionale.

Per l’istruttoria e la gestione della domanda ciascun richiedente dovrà unire alla domanda stessa copia del versamento di € 25,00 sul ccp n. 12070470 intestato a Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati – FORLI’, indicando la causale del versamento.

Si ricorda altresì il sito dal quale è possibile scaricare tutte le disposizioni e una raccolta di quesiti relativi al settore www.vigilfuoco.it.

  • Le circolari Ministeriali
  • Leggi la circolare prot. n. 15480 del 16.10.2019. Clicca qui.Allegato.
  • Leggi la circolare prot. n. 16177 del 30.11.2017. Clicca qui.
  • Leggi la circolare prot. n. 7765 del 21.6.2016. Clicca qui.
  • Leggi la circolare prot. n. 1688 del 11.2.2016. Clicca qui.
  • Leggi la circolare prot. n. 1423 del 5.2.2016. Clicca qui.
  • Leggi la circolare prot. n. 1284 del 2.2.2016. Clicca qui.
  • Leggi la circolare prot. n. 11074 del 23.9.2015. Clicca qui.
  • Leggi la circolare prot. n. 4849 del 11.4.2014. Clicca qui.
  • Leggi la circolare prot. n. 5043 del 15.4.2013. Clicca qui.
  • Leggi la circolare prot. n. 13552 del 31.10.2012. Clicca qui.
  • Leggi la circolare prot. n. 7213 del 25.5.2012. Clicca qui.
  • Leggi la circolare prot. n. 12627 del 28.9.2011. Clicca qui.
  • Leggi la circolare prot. n. 3874 del 25.9.2011. Clicca qui.
  • Leggi la circolare prot. n. 5643 del 31.3.2010. Clicca qui.
  • Leggi la circolare prot. n. 5642 del 31.3.2010. Clicca qui.
  • Leggi la circolare prot. n. 720/4122 del 25.5.2009. Clicca qui.
  • Leggi la circolare prot. n. 515/4101 del 24.4.2008. Clicca qui.
  • Leggi la circolare prot. n. 414/4122 del 28.3.2008. Clicca qui.
  • Leggi la circolare prot. n. 157/4135 del 5.2.2008. Clicca qui.
  • Leggi la circolare prot. n. 707/4188 del 30.5.2007. Clicca qui.
  • Leggi la circolare prot. n. 504/4101 del 17.4.2007. Clicca qui.
  • Leggi la circolare prot. n. 8582 del 7.4.2006. Clicca qui.
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Ultimo aggiornamento

13 Dicembre 2022, 12:14