CTU- Consulente Tecnico d’Ufficio

ELENCHI DEI CTU – CONSULENTI TECNICI D’UFFICIO E DEI PERITI DEI TRIBUNALI
Le novità della riforma entrata in vigore il 4 gennaio 2024

Il CTU – Consulente Tecnico d’Ufficio è un professionista dotato di particolari competenze professionali e tecniche, animata da spirito di correttezza e trasparenza, a cui il Giudice può
affidare consulenze, stime e valutazioni nell’ambito del procedimento civile. Le stesse funzioni sono sostanzialmente svolte dai Periti del Tribunale, nell’ambito del processo penale.
Presso ogni Tribunale esiste un “Elenco dei CTU” al quale i liberi professionisti, ed in particolare quelli “ordinistici”, possono iscriversi – proponendo specifica istanza telematica -, con il limite di poterlo fare ad un solo “Elenco”, quello corrispondente alla propria residenza od al proprio domicilio professionale.

Nella domanda di iscrizione, resa come dichiarazione sostitutiva, vanno indicati i seguenti elementi:

  •  la categoria e il settore di specializzazione per i quali chiede l’iscrizione (Allegato A del DM 4 agosto 2023 n. 109);
  • le proprie generalità e il proprio indirizzo di posta elettronica certificata;
  •  la formazione scolastica, universitaria e post-universitaria e i titoli di studio conseguiti;
  • gli eventuali specifici percorsi formativi volti ad acquisire adeguate competenze nell’ambito della conciliazione, nonché sul processo e sull’attività del consulente tecnico;
  • il curriculum scientifico;
  • l’iscrizione all’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati (specificando la data ed il numero di iscrizione);
  • la dichiarazione di non aver riportato condanne passate in giudicato, oppure l’indicazione delle condanne eventualmente riportate;
  • la dichiarazione di non essere a conoscenza di procedimenti penali pendenti a suo carico, oppure l’indicazione dei procedimenti pendenti dei quali abbia conoscenza;
  • la dichiarazione di non aver riportato negli ultimi cinque anni sanzioni disciplinari più gravi di quella minima prevista dall’ordinamento professionale di appartenenza;
  • la dichiarazione di essere in regola con gli obblighi di formazione professionale continua, con specifica indicazione dei crediti conseguiti, e con gli obblighi contributivi previdenziali;
  • l’attività professionale svolta, con particolare riguardo a quella degli ultimi cinque anni;
  • la dichiarazione che i titoli e i documenti attestanti la formazione e l’attività professionale svolta prodotti in copia sono conformi all’originale;
  • l’impegno a comunicare senza indugio ogni variazione del proprio indirizzo di posta elettronica certificata nonché ogni altra circostanza rilevante sopravvenuta;

è altresì previsto il pagamento della “tassa di concessione governativa”, al momento pari a 168,00.

Alla domanda sono allegati i documenti previsti dall’articolo 16, secondo comma, n. 1, 2, 3, 4 e 5 del Codice di Procedura Civile nonché i documenti previsti dal DM 4 agosto 2023 n. 109.

Una volta presentata, l’approvazione della domanda di iscrizione nell’elenco dei CTU è demandata ad una Commissione presieduta dal Presidente del Tribunale, alla quale partecipa il Presidente del Collegio o dell’Ordine territoriale a cui appartiene il professionista richiedente l’iscrizione come CTU. Il Comitato verifica la veridicità delle dichiarazioni, anche mediante controlli a campione, e a tal fine procede ai sensi dell’articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. Il rilascio di dichiarazioni mendaci è motivo di rigetto della domanda di iscrizione o, se questa è già avvenuta, di cancellazione dall’albo.

Le domande di iscrizione possono essere presentate tra il 1° marzo e il 30 aprile e tra il 1° settembre e il 31 ottobre di ciascun anno. Il comitato si riunisce almeno due volte l’anno, e
provvede entro centottanta giorni dal ricevimento della domanda di iscrizione.

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Allegati (7)

Ultimo aggiornamento

2 Febbraio 2024, 21:34