Certificazione energetica
A livello nazionale la norma di riferimento è il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, N. 75, Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell’articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.
La Regione Piemonte con deliberazione della Giunta Regionale del 20 ottobre 2009, pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regionale n. 43 del 29.10.2009, ha integrato una precedente Deliberazione riconoscendo la professionalità degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati ai fini dell’iscrizione nell’Elenco regionale dei certificatori energetici.
Il D.P.R. 12 gennaio 2011 ha annullato parzialmente la Deliberazione di Giunta Regionale del Piemonte n. 43-11965 del 4 agosto 2009 che istituiva l’Elenco regionale dei professionisti e dei soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni energetiche degli edifici. L’annullamento riguarda la parte della Delibera regionale che prevedeva da parte dei professionisti abilitati l’obbligo di versamento di una tassa annuale di iscrizione nell’Elenco regionale dei certificatori energetici istituito dalla Regione Piemonte.
Il Decreto presidenziale emanato a seguito di un parere del Consiglio di Stato (su ricorso dell’Ordine degli Architetti) ha stabilito che il versamento di tale tassa di iscrizione costituisca una duplicazione indebita della quota annuale che i singoli professionisti versano già all’Albo
professionale ove sono iscritti ed in forza del quale sono abilitati allo svolgimento dell’attività di certificazione. Non è infatti l’Elenco regionale che conferisce tale abilitazione professionale, avendo solo lo scopo di svolgere una funzione ricognitiva dei soggetti abilitati.
Ultimo aggiornamento
13 Dicembre 2022, 18:50